Riconoscimento "Indennità economica per malattia"

Riferimenti normativi

Legge 22 dicembre 1955 n.42 “Legge che istituisce un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale” e successive modifiche;
Legge 7 giugno 1977, n.30 “Legge che apporta modifiche alle disposizioni che regolano la erogazione della indennità per inabilità temporanea al lavoro”.

DEFINIZIONE

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea al lavoro, di seguito “indennità economica per malattia” è la prestazione economica, che viene erogata dall'ISS in sostituzione della retribuzione.

E‘ riconosciuta al lavoratore tutelato dalle norme in vigore, assente dal lavoro per problemi di salute certificati (Certificato di malattia o per Certificato di Infortunio sul lavoro) comportante una perdita temporanea o parziale della capacità lavorativa specifica.

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

Ai fini della certificazione per il riconoscimento dell'indennità economica per malattia si intende uno stato di temporanea inabilità assoluta al lavoro ai sensi dell’articolo 20 della Legge n.42/1955 e successive modifiche, secondario a patologia acuta o cronica riacutizzata.

La gravidanza fisiologica non è una malattia, ma l'ordinamento tutela la lavoratrice con il riconoscimento dell’erogazione dell’indennità economica per inabilità temporanea al lavoro , “indennità di maternità” con le modalità previste dalla specifica normativa.

Non sono tutelabili con certificato di malattia le patologie croniche stabilizzate per le quali si fa riferimento ad altre forme di tutela previste in specifiche norme.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ ECONOMICA PER MALATTIA 

L'indennità economica di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 è così erogata:
- pari all'86% dal 1° giorno fino al 14° giorno di inabilità,
- al 100% dal 15° giorno fino al 180° giorno,
- all'86% dal 181° giorno al 365° giorno, 
- al 100% per 150 giorni in caso di gravidanza e puerperio,
- al 100% dal 1° giorno in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale per l'intera durata.

Istruttoria del procedimento

I certificati di malattia sono trasmessi:

  • per i lavoratori residenti, direttamente dal medico curante;
  • per I lavoratori frontalieri il certificato deve essere inviato entro e non oltre 3 giorni dalla sua redazione tramite:
    • applicativo del portale dei servizi PA, Istanze OnLine (IOL), cliccando qui
    • oppure per posta elettronica a: certificati.malattia@iss.sm.

Atti e documenti da allegare all'istanza

- CERTIFICATO MEDICO

NB. perché un certificato di malattia venga ritenuto valido è necessario che contenga obbligatoriamente le seguenti Informazioni:

  • nome e cognome del paziente
  • domicilio
  • diagnosi
  • prognosi
  • data di compilazione
  • timbro e firma del medico
  • numero di telefono del dipendente in malattia per eventuali comunicazioni/convocazioni

Il certificato di malattia incompleto comporta il decadimento del diritto all'indennità economica temporanea.

Il certificato di malattia deve essere redatto contestualmente alla visita medica per l'accertamento della condizione di malattia.

Non è consentita la redazione di certificati attestanti una condizione di malattia anteriore alla data della visita medica. Si considera rientrante nel periodo di malattia anche l'eventuale ricovero in regime ordinario o in regime di day-hospital, purché la relativa certificazione rechi specifica diagnosi. Viene riconosciuto valido come giorno di malattia, il giorno dell'accesso al Pronto Soccorso purché il referto riporti una diagnosi e una prognosi.

Il certificato di “continuazione di malattia” va redatto il giorno della scadenza del certificato in atto o entro il giorno immediatamente successivo. Certificati di continuazione redatti posteriormente comportano la chiusura del precedente periodo di malattia e la riapertura di un nuovo periodo a far data dal giorno della redazione del nuovo certificato.

Il lavoratore dovrà farsi carico di verificare che la prognosi nel certificato redatto dal medico curante non termini in una giornata festiva o prefestiva in cui non è in servizio il medico curante per redigere un eventuale certificato di continuazione di malattia.

 

Termine per l'adozione del provvedimento e termini procedimentali rilevanti

  • accoglimento della domanda di indennità per malattia attraverso il "silenzio assenso";
  • provvedimento di sospensione nei termini previsti dalla legge, per domande carenti dei requisiti di cui ai punti sopra descritti;
  • eventuale provvedimento di sospensione per mancata reperibilità nei termini previsti dalla legge.

CONTROLLI

Ai sensi dell’articolo 29 della Legge n.42/1955 e sm l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha diritto di controllare, con i mezzi diagnostici che crederà opportuni, al domicilio del lavoratore o convocando quest'ultimo, l'esistenza, la natura, l'entità il perdurare della causa d'inabilità temporanea al lavoro.
Il lavoratore non può rifiutarsi di sottoporsi o di presentarsi al controllo di cui sopra, sotto pena della sanzione di cui all'articolo 31 della medesima legge (sospensione dell’indennità).

CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ

L’articolo 30 della Legge n.42/1955 e s.m. prevede le cause di decadenza dal diritto a percepire l'indennità per tutta la durata dell'inabilità.

CAUSE DI SOSPENSIONE DAL DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ 

Ai sensi dell’articolo 29 della Legge n.42/1955 e s.m. la corresponsione dell'indennità viene sospesa nei confronti del lavoratore che:
a) ometta di presentarsi o rifiuti di sottoporsi alla visita medica di controllo;
b) esegua lavori retribuiti durante il periodo di malattia in cui è stato dichiarato non idoneo al lavoro o incapace di attendere alle normali occupazioni;
c) esca di casa senza regolare permesso medico;

Pertanto la perdita dell’indennità per malattia scatta quando il lavoratore viola le regole sulle visite fiscali.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA RELATIVA ALL'USCITA

E' attivo l’indirizzo email uscite.malattia@iss.sm, al quale potranno essere inviate le comunicazioni preventive relative alle uscite consentite durante gli orari in cui il lavoratore deve risultare reperibile per eventuali controlli domiciliari.

La comunicazione preventiva dovrà indicare:

  • nome e cognome;
  • codice iss;
  • data e orario dell’uscita;
  • il motivo dell’uscita;
  • sede presso cui verrà effettuata la prestazione sanitaria.

Si ricorda che le uscite durante le fasce di reperibilità sono consentite esclusivamente per prestazioni sanitarie proprie, come visite, terapie o altri accertamenti clinico-diagnostici.

Nel caso di uscite per prestazioni sanitarie effettuate presso strutture non ISS, dopo l’appuntamento dovrà essere conservato un certificato di presenza, nel caso vengano effettuate delle verifiche. Il documento non dovrà contenere informazioni relative a diagnosi, condizioni cliniche o altri dati sanitari particolari, ma soltanto gli elementi necessari ad attestare l’effettiva presenza presso la struttura.

Per i lavoratori residenti o domiciliati nella Repubblica di San Marino, le fasce orarie di reperibilità sono dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Per i lavoratori residenti o domiciliati in Italia, le fasce orarie di reperibilità sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

La nuova casella di posta elettronica si affianca alla modalità telefonica finora utilizzata e ha l’obiettivo di rendere più semplice e tracciabile la comunicazione da parte degli interessati.

Il numero telefonico 0549 994342 resta comunque attivo per eventuali informazioni o comunicazioni.

Si rammenta infine, che i controlli di medicina legale e fiscale possono essere effettuati tutti i giorni, compresi i fine settimana e i giorni festivi.

Per questo motivo è importante che eventuali uscite durante le fasce di reperibilità siano comunicate preventivamente e secondo le modalità indicate.

Responsabili del procedimento

Dott.ssa Erica Girometti

Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni

Responsabili del provvedimento

Dott.ssa Francesca Masi

UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne