Riferimenti normativi
Testo coordinato in materia di edilizia sovvenzionata (aggiornato al 14 ottobre 2025)
Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche - Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata
Regolamento 30 marzo 2026 n.5 - Disposizioni per la definizione delle modalità; e procedure di presentazione delle domande per erogazione dei contributi statali per sostenere le esigenze abitative dei nuclei familiari residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche
Istruttoria del procedimento
La domanda di ammissione al contributo con garanzia a carico dello Stato precede la stipula del contratto di mutuo, l’iscrizione del privilegio e l’eventuale contratto di compravendita.
La domanda di ammissione deve essere presentata all' UO Ufficio Segreteria Tecnico – Amministrativa per le Pari Opportunità, la Bioetica e l’Inclusione Sociale (UPOBIS) in una delle seguenti modalità:
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in forma digitale utilizzando con il portale dei servizi PA sul sito www.gov.sm, applicativo IOL Istanze OnLine - area "Territorio, Ambiente ed Edilizia" - categoria "Edilizia Sociale e Residenziale". Il diritto di pratica previsto per la presentazione della domanda in forma digitale è di Euro 20,00. Per iniziare una nuova domanda cliccare qui
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in forma analogica, presentandosi presso l'ufficio stesso, preferibilmente previo appuntamento, con la documentazione necessaria da allegare alla domanda. Il diritto di pratica previsto per la presentazione della domanda in forma analogica è di Euro 40,00. La domanda in forma analogica è redatta esclusivamente attraverso la modulistica messa a disposizione dall’UPOBIS. Per iniziare la compilazione della modulistica occorre partire dal Modulo 1bis per poi procedere, secondo le istruzioni ivi contenute, nella compilazione del Modulo 2 ed, eventualmente, del Modulo 3 e del Modulo 4.
Una volta presentata la domanda di ammissione (in una delle due modalità supra descritte) l’UPOBIS svolge la necessaria attività istruttoria ed emette il provvedimento di ammissione o diniego entro 60 giorni. L’UPOBIS può sempre chiedere integrazioni alla domanda o ulteriore documentazione, informazioni, precisazioni o elementi di giudizio, qualora ritenuti necessari o opportuni, ai fini della determinazione del provvedimento; dette integrazioni devono pervenire all’Ufficio entro 60 giorni dalla richiesta, salvo il caso in cui sia necessario acquisire certificazioni provenienti dall’estero per il cui reperimento può essere accordato (dall’UPOBIS) un termine superiore. Qualora il richiedente non produca la documentazione così richiestagli il provvedimento sarà necessariamente di diniego.
Il provvedimento di ammissione o diniego è comunicato dall’UPOBIS al richiedente ed all’Istituto di credito da lui indicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o SERC. Il provvedimento contiene specifica indicazione dell’immobile per cui il richiedente viene autorizzato oltre che dell’importo mutuabile.
Ottenuto il provvedimento di ammissione il richiedente può provvedere alla stipula del mutuo e all’iscrizione del privilegio in favore dell’Ecc.ma Camera. È onere del richiedente adoperarsi per la realizzazione della seduta, a cui parteciperanno anche i funzionari dell’UO Avvocatura dello Stato, nella quale contestualmente avverrà la stipula del mutuo e la relativa iscrizione di privilegio in favore dell’Ecc.ma Camera.
Avvenuta la stipulazione del mutuo e la relativa iscrizione di privilegio è onere del richiedente produrre all’UPOBIS tutta la necessaria documentazione (contratto di mutuo, nota di iscrizione del privilegio, eventuale contratto di acquisto o documentazione richiesta nei casi di costruzione, ultimazione, ampliamento, ristrutturazione, restauro scientifico e risanamento conservativo). Tale produzione dovrà avvenire il prima possibile o, al più tardi, contestualmente alla presentazione della prima domanda di erogazione.
Una volta stipulato il mutuo ed attivata la garanzia a carico dello Stato, la corresponsione del contributo in conto interessi avviene previa presentazione annuale della domanda di erogazione.
La domanda di erogazione può essere presentata esclusivamente in forma digitale utilizzando con il portale dei servizi PA sul sito www.gov.sm, applicativo IOL Istanze OnLine - area "Territorio, Ambiente ed Edilizia" - categoria "Edilizia Sociale e Residenziale". Il diritto di pratica previsto per la presentazione della domanda in forma digitale è di Euro 15,00. Per iniziare una nuova domanda cliccare qui. Alla domanda di erogazione occorre allegare il documento, prodotto dalla banca mutuante, attestante l’avvenuto pagamento delle rate del mutuo.
Atti e documenti da allegare all'istanza
Alla domanda di ammissione occorre allegare:
a) documentazione in copia conforme attestante il diritto di usufrutto della quota di almeno il 50 per cento dell’immobile, qualora il richiedente intenda usufruire del contributo quale titolare del diritto di usufrutto;
b) titolo abilitativo edilizio approvato riferito all’immobile il cui acquisto si intende finanziare, qualora la richiesta riguardi l’accesso al contributo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire a prima abitazione;
c) elaborato grafico dell’ultimo titolo abilitativo edilizio approvato nonché, a seconda dell’intervento, preventivo di spesa ovvero computo metrico estimativo ovvero capitolato lavori sottoscritti da professionista abilitato, qualora la richiesta riguardi l’accesso al contributo per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento, restauro ed il risanamento di fabbricati da adibire a prima abitazione;
d) eventuale certificazione attestante la rendita catastale, nonché la metratura di ciascun immobile posseduto dal nucleo familiare all’estero;
e) eventuali dichiarazioni dei redditi prodotte all’estero dei membri del nucleo familiare riferite all’ultimo triennio;
f) certificazioni e documenti di cui all’articolo 6 del regolamento 30 marzo 2026 n. 5, qualora la richiesta sia presentata ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 3 della Legge n.44/2015 (deroghe previste dalla Legge per soggetti invalidi al 100% o conviventi con invalidi al 100%).