Istituzioni di Governo

San Marino è una delle più antiche repubbliche del mondo fondata nel 301 d.C.

Le più alte cariche dello stato sono:

i Capitani Reggenti, ovvero i Capi dello Stato. Sono due ed esercitano il potere collegialmente. Restano in carica solo sei mesi. L'investitura dei Capitani Reggenti avviene il 1 aprile e il 1 ottobre di ogni anno.

Il potere legislativo è esercitato dal Consiglio Grande e Generale, (parlamento), composto di 60 membri eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni con sistema proporzionale;

il Congresso di Statoorgano esecutivo formato da 10 Segretari di Stato eletti tra i membri del Consiglio Grande e Generale

 

Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti sono eletti dal Consiglio Grande e Generale e restano in carica per 6 mesi. Per ottenere nuovamente l’incarico devono trascorrere almeno 3 anni dalla fine del precedente mandato.

Possono essere eletti Capitani Reggenti tutti i cittadini sammarinesi originari che abbiano compiuto 25 anni. Una volta eletti, e per la durata del mandato, non possono ricoprire altro incarico istituzionale né esercitare alcuna arte o professione.
Per ulteriori informazioni consultare il Sito Ufficiale: www.reggenzadellarepubblica.sm

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno la loro sede nel Palazzo Pubblico - Piazza della Libertà - 47890 SAN MARINO

Ufficio di riferimento:
Segreteria Istituzionaletel. (0549) 882273
info.segristituzionale@pa.sm 
Ufficio Donzelli: tel. (0549) 88.22.59
Cerimoniale dello Statotel. (0549) 882392 - 882229 - 882221
silvia.berti@esteri.sm

Il Consiglio Grande e Generale

Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo dello Stato. Oltre alla funzione legislativa ha anche quella di indirizzo politico e alcune competenze giurisdizionali e amministrative. E' composto di sessanta Consiglieri eletti per suffragio universale ogni cinque anni (o quando, per qualsiasi causa, il Consiglio viene a perdere la metà più uno dei suoi componenti). Per essere eletto membro del Consiglio Grande e Generale occorre avere compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni, avere domicilio nel territorio della Repubblica di San Marino, non far parte dei Corpi Militari e Uniformati, non essere Agente diplomatico o consolare, nè Magistrato e Procuratore del Fisco. Il CGG si riunisce almeno una volta al mese nel Palazzo Pubblico. E' convocato e presieduto dai Capitani Reggenti che ne stabiliscono l'ordine del giorno, sulla base degli orientamenti dati dall'Ufficio di Presidenza. Le sedute consiliari sono pubbliche, ad eccezione della trattazione di alcuni argomenti tra i quali: la nomina di Magistrati, la ratifica di accordi, convenzioni e trattati internazionali, le questioni che rientrano nell'ambito delle competenze giurisdizionali ed altri casi previsti dalla legge. In ambito giurisdizionale il Consiglio delibera sui ricorsi per querela nullitatis e per restitutio in integrum, rimedi straordinari contro sentenze civili passate in giudicato. In ambito amministrativo delibera in materia di permute ed alienazioni di beni di proprietà dell'Ecc.ma Camera (l'entità patrimoniale dello Stato), dichiara la pubblica utilità di beni immobili di proprietà privata, prende atto di provvedimenti in materia di Pubblico impiego. Il Consiglio Grande e Generale nomina tutti gli organismi istituzionali.

Sito ufficialewww.consigliograndeegenerale.sm

Archivio Leggi:  www.consigliograndeegenerale.sm/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti

Bollettino Ufficiale (dal 01/01/2012)www.bollettinoufficiale.sm

E' possibile seguire le sedute on line in streaming qui

Ufficio di riferimento:
Segreteria Istituzionaletel. (0549) 882273
info.segristituzionale@pa.sm
Ufficio Donzellitel. (0549) 88.22.59

 

Il Congresso di Stato

Il Congresso di Stato è l'organo della Repubblica con potere esecutivo. È composto al massimo da dieci Segretari di Stato, nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura, di norma fra i propri membri.

L’incarico di Segretario di Stato non può superare i 10 anni (anche non consecutivi) e la successiva nomina non può avvenire se non sono trascorsi almeno dieci anni dalla conclusione dell’ultimo mandato.

Ogni Segretario di Stato ha il proprio il dicastero di competenza al quale possono essere aggiunte deleghe relative a specifici ambiti di intervento e settori di attività, in relazione a obiettivi enunciati nel programma di Governo.

I Dicasteri (deleghe politico-amministrative) istituiti dalla normativa  in vigore ( Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 ) sono:

Le funzioni e i poteri del Congresso di Stato sono le seguenti:

  • attua collegialmente le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, su questioni di politica internazionale generale e su quelle rilevanti per la sicurezza dello Stato, ferme restando le competenze del Consiglio Grande e Generale;

  • determina l’indirizzo generale dell’attività amministrativa, ne definisce gli obiettivi e i programmi generali, emana le opportune direttive generali dell’Amministrazione Pubblica nel rispetto dell’autonomia che le è riconosciuta dalla legge;

  • esercita l’iniziativa legislativa e delibera le proposte di legge da sottoporre all’approvazione del Consiglio Grande e Generale;

  • adotta i decreti delegati della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo;

  • in caso di necessità e urgenza adotta decreti con forza di legge da sottoporre a ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la loro decadenza;

  • presenta al Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di previsione annuale e pluriennale, oltre ai relativi rendiconti, dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, con le prescritte relazioni;

  • propone gli atti amministrativi di competenza del Consiglio Grande e Generale

  • adotta regolamenti per la disciplina delle forme e delle modalità di esecuzione delle leggi, per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dei pubblici uffici secondo le disposizioni di legge.


Il Congresso di Stato emana provvedimenti in forma collegiale sotto forma di delibera congressuale. Per ogni seduta, l’Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato cura la conservazione del carteggio relativo agli argomenti trattati, la redazione e la comunicazione delle delibere congressuali.
 

La raccolta delle delibere del Congresso di Stato, tranne quelle espressamente dichiarate riservate, è pubblica. I cittadini possono fare domanda motivata e consultarla negli uffici della Segreteria Esecutiva del Congresso oppure cliccando qui 

Sito ufficialewww.congressodistato.sm

Ufficio di riferimento:
Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato 
Contrada del Collegio, 41 - San Marino
47890 San Marino
Tel. 0549 882283 - 882278
Fax 0549 882197
e-mailinfo.segresecutiva@pa.sm

 

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è la Corte Costituzionale della Repubblica di San Marino. Il Collegio Garante è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti. La durata del primo mandato è di quattro anni.



I componenti sono scelti tra professori universitari in materie giuridiche, magistrati e laureati in giurisprudenza con esperienza almeno ventennale nell’ambito del diritto. Sono eletti dal Consiglio Grande e Generale, su designazione dell’Ufficio di Presidenza, con la maggioranza di due terzi. La cittadinanza sammarinese non preclude l’eleggibilità.

Il Collegio si rinnova per almeno un terzo ogni due anni. Un membro effettivo e uno supplente vengono sorteggiati tra coloro i quali hanno raggiunto almeno i primi quattro anni di incarico del primo mandato. L’estrazione a sorte avviene nell’ambito dellUfficio di Presidenza alla presenza anche degli stessi membri del Collegio.
 

I membri del Collegio non possono comunque ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi. Successivamente possono essere nuovamente eletti trascorsi quattro anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.



I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa. In questo caso i rispettivi periodi vengono cumulati.

Il Presidente del Collegio, scelto tra i membri effettivi, resta in carica per la durata di due anni. Al Collegio competono attribuzioni proprie di una Corte Costituzionale e più precisamente:

  • verifica la rispondenza delle leggi, degli atti e delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell’ordinamento enunciati nella Dichiarazione dei Diritti o da questa richiamati;

  • decide sull’ammissibilità dei referendum;

  • decide sui conflitti di attribuzioni tra organi costituzionali;

  • esercita il sindacato sui Capitani Reggenti.


Il Collegio Garante decide sulle astensioni e le ricusazioni dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per la responsabilità Civile dei Magistrati, oltre che sull’azione di sindacato dei magistrati.

Il Collegio Garante ha sede a Palazzo Pubblico; le udienze pubbliche si svolgono nell’Aula del Consiglio Grande e Generale.

Sito ufficialewww.collegiogarante.sm

 

Le Giunte di Castello

 

Il territorio della Repubblica di San Marino è composto da 9 distretti amministrativi, i “Castelli”, ognuno dei quali ha una giunta presieduta dal Capitano di Castello.
 

Le giunte sono eletta dai cittadini sammarinesi ogni 5 anni e hanno funzioni deliberative e consultive e si occupano di gestione e controllo dei servizi locali.



Ogni Giunta è composta da:

  • 7 membri se il Castello ha una popolazione inferiore ai 2000 abitanti.

  • 9 membri se il Castello ha una popolazione superiore ai 2000 abitanti.


Le Giunte di Castello sono:

  • San Marino Città

  • Borgo Maggiore

  • Serravalle

  • Acquaviva

  • Chiesanuova

  • Domagnano

  • Faetano

  • Fiorentino

  • Montegiardino

 

Il Consiglio dei XII

 

Il Consiglio dei XII (“Consilium duodecim virorum”) è un organo con funzioni amministrative. È composto da 12 consiglieri, scelti tra i membri del Consiglio Grande e Generale, in proporzione ai gruppi consiliari che ne fanno parte.

Il Consiglio resta in carica per tutta la legislatura e si riunisce una volta al mese. È presieduto dai Capitani Reggenti che hanno funzione di coordinamento ma non il diritto di voto.

Per maggiori dettagli sulle sue competenze e composizione si rimanda al sito www.consigliograndeegenerale.sm a cura della Segreteria Istituzionale.