Ottenere la patente di guida

REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI

Documenti necessari per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) ai fini del rilascio della patente di guida per esame o per la richiesta di conversione della patente di guida estera:

- certificato medico rilasciato dal Servizio UOC Cure Primarie e Salute Territoriale (tel. 0549 994418 – presentare foto formato tessera sito web);

- certificato di consenso per i minorenni da compilare presso l’ufficio  (è necessaria la presenza di un genitore in ogni caso);

- documento di guida estero in originale ed in corso di validità (per la conversione);

- traduzione asseverata dei documenti in lingua estera (per la conversione);

- Attestato di autenticità della patente o Apostille e relative traduzioni asseverate (se richiesto).

Il certificato penale è sostituito da autocertificazione o rilasciato dal Tribunale su richiesta dell’URAT.

DOCUMENTI NECESSARI PER RILASCIO PATENTE NAZIONALE O PER CONVERSIONE [PDF]

 

ESAMI ED ESERCITAZIONI

Gli esami teorici e pratici possono essere sostenuti entro il termine di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima che sia trascorso un mese dal suo rilascio.

Il superamento dell’esame teorico entro il termine di cui al precedente comma rimane valido anche per l’intera durata di validità della successiva autorizzazione ad esercitarsi alla guida purché quest’ultima sia richiesta entro la data di scadenza di validità della precedente autorizzazione.

Nell’ambito di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida è consentito sostenere una seconda prova d’esame, sia teorica sia pratica, qualora la prima abbia esito negativo. Fra le due prove dello stesso tipo di esame deve trascorrere almeno un mese. Per prenotare una nuova data di esame teorico, chiamare l'Ufficio Registro e Automezzi al 0549 887133, con il numero di foglio rosa e codice iss a portata di mano.

Programmi e modalità di svolgimento esami patenti di guida [PDF]

 

ESERCITAZIONE ALLA GUIDA


L’autorizzazione, su cui vanno annotate le eventuali prescrizioni tecniche e gli eventuali adattamenti che devono essere apportati al veicolo, consente di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della stessa a condizione che a fianco dell’allievo si trovi, in funzione di istruttore, una persona munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 5 anni ovvero valida per la categoria superiore, di età non superiore a 65 anni, la quale deve vigilare a tutti gli effetti sulla marcia del veicolo. Non possono svolgere le funzioni di istruttore i titolari di patente speciale. Colui che si esercita alla guida dei motoveicoli a due ruote e dei ciclomotori a due ruote non è soggetto alle disposizioni di cui al secondo comma relative alle persone con funzioni di istruttore; inoltre non può trasportare altre persone sul veicolo e deve esercitarsi in luoghi poco frequentati.

Il veicolo sul quale si svolge l’esercitazione deve:

a) essere assicurato per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla sua circolazione nonché per i terzi trasportati nei casi in cui è consentito;

b) recare nella parte posteriore un apposito contrassegno fornito dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Sul veicolo adibito ad esercitazione di guida non può prendere posto nessun altro passeggero ad eccezione della persona che svolge la funzione di istruttore. La disposizione non si applica nel caso di veicolo munito di doppi comandi ritenuti idonei dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Il titolare di autorizzazione per esercitarsi alla guida dei veicoli della categoria B o superiori non può condurre i motoveicoli. L’autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, ha validità di 6 mesi e non è prorogabile. La validità cessa altresì nel caso in cui l’ultima prova d’esame consentita abbia avuto esito negativo. Con la cessazione di validità dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida decadono i documenti prodotti di cui al terzo comma dell’art. 2.

E’ consentita la trascrizione sul secondo “foglio rosa” dell’esito positivo dell’esame di teoria come da indicazioni della disposizione n. 186/1998 del Dirigente URAT.

Disposizioni per esercitazioni di guida [PDF]


Informazioni e FAQs in merito alla patente

 

LA MODULISTICA DELL'UFFICIO URAT - REGISTRO AUTOMEZZI E TRASPORTI