Il diritto di accesso

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Il diritto di accesso rappresenta l'espressioni più diretta della trasparenza amministrativa e si articola nelle seguenti tipologie di accesso:

Accesso documentale 

Titolo IV, Legge 5 ottobre 2011 n. 160 «Legge sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche.

L’accesso ai documenti amministrativi consiste nell’esercizio del diritto, da parte dei soggetti “interessati”, ad accedere ai documenti amministrativi in possesso dell’Amministrazione ai fini della tutela dei loro diritti soggettivi ed interessi legittimi.

L’accesso esercitato dai soggetti interessati, così come definiti all’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 5 ottobre 2011 n. 160, è consentito anche a soggetti esteri.

La motivazione è richiesta al fine di valutare gli interessi contrapposti alla richiesta di accesso ed operare il relativo bilanciamento anche alla luce di eventuali opposizioni da parte di soggetti controinteressati.

Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, sono evase ai sensi e per gli effetti del Titolo IV della Legge n. 160/2011 e successive modifiche.

COME FARE - Modalità di presentazione dell'istanza:

  • La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata presso l'Ufficio che ha formato il documento e lo detiene stabilmente, utilizzando l'apposito modulo.
  • Tramite posta ordinaria: ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n. 159, l’istanza se spedita per posta dovrà essere corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato da questi dichiarata come conforme all’originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 9 della medesima legge. Se l’istanza è presentata da soggetto delegato il documento di identità e la suindicata dichiarazione dovranno essere riferiti al soggetto delegante.
  • Tramite servizi elettronici di recapito certificato (SERC) Ai sensi degli articoli 11 e 12 del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51 e successive modifiche, l’istanza è ritenuta valida e rilevante a tutti gli effetti di legge nonché validamente trasmessa ad un ufficio dell’Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio se formate quale documento amministrativo elettronico ed inoltrate a mezzo SERC al domicilio digitale dell’ufficio medesimo.

TARIFFE - Diritto di pratica e diritto di copia:

In applicazione del punto 1.3 dell’Allegato A all’Ordinanza del Congresso di Stato - tempo per tempo vigente - relativa ai diritti di pratica adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, la richiesta di accesso formale è subordinata al pagamento di un diritto di pratica in relazione al numero dei controinteressati, fatto salvo quanto previsto da norme speciali e il pagamento dei diritti di copia. La richiesta di accesso informale è esente da diritti di pratica.

La consultazione, la visione e la trasmissione per posta elettronica dei documenti oggetto di accesso sono gratuite fatto salvo quanto previsto da norme speciali e il pagamento relativo alla trasmissione a mezzo raccomandata elettronica (tNotice).

IV^ Ordinanza relativa ai diritti di pratica nel Settore Pubblico Allargato

Al diritto di pratica si aggiungono i diritti di copia. Il rilascio di copia semplice e il rilascio di copia autentica, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e/o di autentica previsti dal Regolamento interno - tempo per tempo vigente - ed adottato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) nell'esercizio della funzione di cui all’articolo 23, comma 3, lettera b) della Legge 5 dicembre 2011 n.188 ed in attuazione dell’articolo 28, comma 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e dell’articolo 4 del Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18. 

Allegati A, B e C del Regolamento interno n.1/2024

Modulistica

Accesso civico

Art. 9 del Regolamento 2 dicembre 2015 n. 16 «Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Amministrazione».

A norma dell’articolo 9 del Regolamento n.16/2015, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni o dati da parte dell’Amministrazione, secondo quanto previsto dai superiori articoli del medesimo Regolamento, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione mediante l’esercizio dell’accesso civico secondo quanto disposto dall’articolo.

COME FARE - Modalità di presentazione dell'istanza:

La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile della trasparenza e può essere inviata tramite posta elettronica o per posta ordinaria utilizzando l’apposito modulo, sotto riportato, e dovrà essere corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato da questi dichiarata conforme all’originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 9 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.

La DGFP è competente a valutare la richiesta di accesso civico nei casi in cui non sia stato possibile per il richiedente individuare il Responsabile della trasparenza.

L'organo, ufficio, servizio, azienda ed ente pubblico autonomo dello Stato, entro trenta giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto; se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, è indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

La richiesta di accesso civico è gratuita, non richiede l’applicazione di alcuna imposta di bollo, non deve essere motivata e non è sottoposta a vincoli di legittimazione.

Ai sensi dell’articolo 33 della Legge n.160/2011, i dati e le informazioni contenuti nei documenti resi pubblici possono essere liberamente utilizzati, salvo che ciò non sia espressamente vietato da norme speciali, anche per fini diversi da quelli della missione di tutela dell’interesse pubblico o della missione del servizio pubblico in funzione dei quali i documenti sono stati prodotti o ricevuti.

L’accesso civico è consentito nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e può essere limitato, differito o rifiutato, qualora sussistano i limiti di cui all’articolo 30 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160 e successive modifiche.

E’ vietata ogni utilizzazione dei documenti consultati in contrasto con il diritto della loro proprietà letteraria ovvero con le norme sul diritto d’autore. La violazione di tale divieto è punita con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado ai sensi dell’articolo 34, comma 2 della Legge n.160/2011.

Modulistica

Accesso civico generalizzato

Art.25 comma 3 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160 «Legge sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche.

Ai sensi dell’articolo 25, comma 3 della Legge n.160/2011, l’accesso esercitato da soggetti non titolari di situazione giuridica soggettiva è consentito ai cittadini sammarinesi, ai cittadini stranieri residenti o soggiornanti in Repubblica e alle persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale in Repubblica. Gli stati suindicati possono essere attestati tramite dichiarazione sostituiva di certificazione.

L'accesso civico generalizzato è dunque il diritto per i cittadini sammarinesi, i cittadini stranieri residenti o soggiornanti in Repubblica e le persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale in Repubblica - di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Regolamento n.16/2015, ed indipendentemente da fini di tutela di posizioni giuridiche qualificate e differenziate e senza necessità di motivare la richiesta di accesso.

La motivazione per la quale si richiede l’accesso è facoltativa; essa è richiesta al fine di valutare gli interessi contrapposti alla richiesta di accesso ed operare il relativo bilanciamento anche alla luce di eventuali opposizioni da parte di soggetti controinteressati.

Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, sono evase ai sensi e per gli effetti del Titolo IV della Legge n. 160/2011 e successive modifiche.

Le modalità di presentazione dell’istanza, nonché il diritto di pratica e il diritto di copia, sono i medesimi previsti per l’accesso documentale di cui sopra.

Accesso informale

Art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento interno n.1/2024 per la formazione di copie e copie autentiche di documenti amministrativi nel Settore Pubblico Allargato.

Tale modalità di accesso è consentita per le ipotesi in cui non risulti, alla stregua delle informazioni esistenti, l'esistenza di controinteressati ovvero non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse ovvero sull'accessibilità del documento.

Il rilascio di copia o di copia autentica di documento amministrativo emesso o detenuto dall’ufficio, ente od organo pubblico dell’Amministrazione (di seguito, per brevità, “UO richiesta”) è effettuato a seguito di richiesta verbale da parte del diretto interessato oppure previa istanza in carta libera avanzata dal medesimo diretto interessato ovvero da soggetto che si dichiari da questi opportunamente delegato.

Modulistica