COMITATO DI ASSISTENZA TECNICA
Art. 48 Legge 20 settembre 1989 n. 96
L’attuale composizione della Comitato di Assistenza Tecnica è stata definita con l'art. 48 della Legge 20 settembre 1989 n. 96 ed è così definita:
- Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura o suo delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;
- Un tecnico dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;
- Un rappresentante dell'AASLP - Settore Verde Pubblico;
- Un esperto nominato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura;
- Un rappresentante del Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene Ambientale;
- Un tecnico per ogni Ente Cooperativo interessato alla distribuzione di mezzi tecnici ed alla trasformazione di produzioni agricole;
- Un esperto designato dalle Associazioni dei Consumatori.
Le principali funzioni della Comitato di Assistenza Tecnica sono disciplinate dalla Legge 20 settembre 1989 n. 96 e dalla Legge 22 luglio 2011 n. 108 e consistono in consigliare piani di difesa fitosanitaria mirati alla riduzione dell'uso dei prodotti chimici e fitosanitari, a regolamentare le richieste di accesso ai contributi di cui all'art. 49 della Legge n. 96/89 e a gestire le procedure di abilitazione alla vendita e autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari.
Di seguito è possibile consultare le deliberazioni del Comitato di Assistenza Tecnica assunte in applicazione della normativa di settore: