Codici di Condotta

Con l’approvazione della Legge 5 settembre 2014 n.141 “Codice di condotta per gli Agenti pubblici” e del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n.59 “Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia” l’ordinamento sammarinese, in materia di integrità ed etica pubblica, si è allineato alla disciplina internazionale, conformandosi in particolare alle indicazioni del GRECO - Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione – ed alle raccomandazioni OCSE - Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici. Si ricorda che la Repubblica di San Marino aderendo al GRECO tramite l’Accordo Parziale allargato del Consiglio d’Europa, si è così allineata agli standard richiesti dalle organizzazioni internazionali GAFI e Moneyval, competenti nella lotta e nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo.
Le norme introdotte dal D.D. n.59/2015 sono altresì uniformi alle linee guida contenute nel Codice Europeo di Etica per la Polizia - CEEP - primo strumento sovrannazionale in materia di sicurezza emanato da una istituzione europea - di cui alla Raccomandazione REC (2001) 10 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001.
I provvedimenti completano il quadro degli interventi attuati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Giustizia e la Funzione Pubblica, volti a realizzare una maggiore trasparenza dell’azione pubblica e un’incisiva lotta alla corruzione. Obiettivi perseguiti con particolare determinazione, coerenza e celerità, attraverso il fruttuoso confronto con tutte le forze politiche e sociali del Paese.
Senso di responsabilità nei confronti dello Stato e dei cittadini, efficienza, efficacia, disponibilità, solerzia, cortesia, imparzialità, rispetto delle gerarchie e dei beni pubblici, legalità, correttezza, equità, riservatezza, senso di responsabilità, integrità morale sono le linee guida che deve seguire chiunque operi nel servizio pubblico e nei Corpi di Polizia.
Gli agenti pubblici devono rifuggire da qualunque comportamento che possa intaccare l’immagine della Pubblica Amministrazione, ledere diritti ed interessi legittimi degli utenti, favorire la percezione di discrezionalità nell’applicazione di regolamenti, procedure, norme. Rientrano in questa ottica i divieti di ricevere regali, compensi o altre utilità, l’obbligo di astenersi da attività in relazione alle quali possano sussistere conflitti di interesse anche solo apparenti, nonché l’obbligo di dichiarare per iscritto l’adesione o appartenenza ad associazioni, fondazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con l’esercizio imparziale delle loro funzioni. Infine, l’agente pubblico è tenuto alla riservatezza riguardo alle informazioni e ai documenti acquisiti nell’esercizio delle sue funzioni.           
Particolare importanza rivestono le disposizioni volte a prevenire e contrastare la corruzione all’interno dei Corpi di Polizia così come è data  speciale attenzione alle modalità di reclutamento selettive,  alla formazione altamente specialistica e ai previsti requisiti di elevata professionalità, integrità, onorabilità. Gli appartenenti alla Polizia non possono inoltre assumere incarichi politici e svolgere attività di partito, né fare propaganda per una qualsiasi organizzazione, o candidato o esponente politico. Tali disposizioni sono volte a garantire l’imparzialità della Polizia e a rafforzare la fiducia della collettività nel suo operato. Tra le funzioni indicate, il Codice dispone anche che gli agenti si producano in indagini proattive di tipo finanziario.