Il sistema di controllo e certificazione delle produzioni biologiche


 

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, lettera b) del Reg. (CE) 834/2007, la Segreteria di Stato con delega all’Agricoltura, quale Autorità competente, delega i compiti di controllo agli organismi di controllo e designa l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole (UGRAA) quale autorità responsabile dell'abilitazione e vigilanza sugli organismi di controllo.

Gli operatori sammarinesi che producono, preparano, immagazzinano o importano da Paesi terzi prodotti biologici o in conversione al biologico, per poter immettere tali prodotti sul mercato devono prima assoggettare la loro impresa al sistema di controllo nel rispetto della normativa europea.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Decreto Delegato n. 155/2020, gli organismi di controllo già autorizzati a svolgere attività di controllo e a rilasciare certificazioni inerenti i prodotti biologici in un Paese membro dell’Unione Europea, possono richiedere l’abilitazione a operare nella Repubblica di San Marino.

La domanda di abilitazione, completa della documentazione richiesta, va presentata ad UGRAA, il quale, a seguito delle opportune attività di accertamento, valutazione e verifica, rilascia l’abilitazione all’organismo di controllo.

L’abilitazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata. Essa contiene la descrizione dei compiti che l’organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli, ed è rilasciata, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.