Albo dei Professionisti Antincendio (APAI)

L’articolo 6 della Legge 2 maggio 2023 n.75 “Legge sulla prevenzione incendi” istituisce l’Albo dei Professionisti Antincendio della Repubblica di San Marino (di seguito, in breve, indicato con l’acronimo “APAI”) presso il Servizio Protezione Civile, a cui ne è affidata la custodia, l'organizzazione, la gestione e l'aggiornamento.

Alla data del 29 aprile 2024 risultano regolarmente iscritti all’APAI n.11 professionisti antincendio. Di seguito è possibile scaricare il documento con l'elenco degli iscritti aggiornato alla predetta data.

 

ELENCO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO ISCRITTI ALL'APAI

 

Requisiti per l’iscrizione all’APAI

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della Legge 2 maggio 2023 n.75, l’iscrizione all’APAI è riservato a ingegneri, architetti, geometri e periti iscritti all’albo o al collegio professionale della Repubblica di San Marino che hanno frequentato il corso di specializzazione di prevenzione incendi della durata minima di 120 ore e conseguito la relativa idoneità.
In base al successivo comma 4, è ritenuta valida l’abilitazione conseguita mediante frequentazione dei corsi che consentono l’iscrizione negli elenchi italiani del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.139 e Decreto Ministeriale 5 agosto 2011.
Inoltre, l'articolo 15, comma 6-sexies del Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158, prevede che "la progettazione antincendio delle opere commissionate dall'Amministrazione può essere affidata a dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione in base alle proprie competenze secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Legge n.75/2023" e, pertanto, anche per i funzionari tecnici del Settore Pubblico Allargato operanti nel settore della prevenzione incendi è possibile richiedere l'iscrizione all'APAI, purché abbiano conseguito l'idoneità a seguito della partecipazione al corso di specializzazione di prevenzione incendi.
 

Domanda di iscrizione

La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto con firma elettronica qualificata (digitale) dell’interessato.
Alla domanda dovrà essere allegato in copia per immagine su supporto informatico (scansione) dell’originale analogico l’attestato di idoneità rilasciato a seguito di superamento dell’esame previsto a conclusione del corso di specializzazione.
La domanda di iscrizione e la relativa documentazione dovranno essere formate e presentate esclusivamente a mezzo servizio elettronico di recapito certificato (tNotice/SM) da inviare al domicilio digitale del Servizio Protezione Civile dal domicilio digitale dell’interessato.

 

Codice identificativo personale

A seguito della presentazione della domanda, il Servizio Prevenzione Incendi, verificata la correttezza e la completezza della documentazione, assegna un codice identificativo personale al nuovo iscritto e lo comunica all'interessato.
Il codice è del tipo alfanumerico e la numerazione è progressiva in base alla data della richiesta di iscrizione all’APAI. A titolo di esempio, il codice di Mario Rossi è così identificato: APAI-SM-000 ROSSI MARIO.

 

Obbligo formativo di aggiornamento professionale

Al fine del mantenimento dell’iscrizione all’APAI, come previsto dall’articolo 15, comma 6 bis, del Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158, gli interessati sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento della durata totale di almeno quaranta ore ogni cinque anni dalla data di iscrizione o dalla data di entrata in vigore del precitato decreto delegato.
Sarà responsabilità personale dell’interessato inviare tempo per tempo, tramite raccomandata elettronica servizio elettronico di recapito certificato (tNotice/SM) al domicilio digitale del Servizio di Protezione Civile (protezione.civile@pa.sm), la documentazione in copia per immagine su supporto informatico (scansione) dell’originale analogico comprovante la frequentazione dei corsi di aggiornamento necessari all’adempimento dell’obbligo formativo di aggiornamento professionale.
In caso di inadempienza, si ricorda che, ai sensi del comma 6 ter del sopracitato articolo 15, l’interessato verrà sospeso dall’APAI sino ad avvenuto adempimento dell’obbligo formativo di aggiornamento professionale.

 

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Prevenzioni Incendi telefonando ai numeri 0549 887094/887082 oppure inviando una e-mail all’indirizzo spi@pa.sm.