Consegnare un Deposito delle strutture

Il Deposito strutture presso il SCS è richiesto per le opere dichiarate dal professionista come Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici con codice PR-1.
Tali interventi sono disciplinati dall'art.12 della Legge n.5/2011, dall'art.3 del decreto n.18/2016 e dal Regolamento inerente gli Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici, allegato 1 al Decreto stesso.

Prerequisiti:
1. Presentazione di domanda di concessione o autorizzazione edilizia presso l'Ufficio per l'Edilizia, completa dei seguenti allegati:
-Asseverazione da allegare alla richiesta del titolo edilizio (modulo A.1) firmata dal progetti sta architettonico e dal progettista delle strutture;
- Relazione tecnica esplicativa, redatta ai sensi del suddetto Regolamento, firmata dal progettista strutturale.
2. Rilascio e ritiro della concessione o autorizzazione edilizia.

Modalità di presentazione:

I depositi delle strutture di Interventi privi di rilevanza PR-1 possono essere facoltativamente presentati:

-in modalità analogica, presentando la relativa modulistica e la documentazione in formato cartaceo in duplice copia allo sportello del Servizio Protezione Civile;

-in via telematica, da parte del tecnico abilitato, mediante il programma applicativo denominato “Gestione Elettronica dei Documenti Informatici” (in seguito brevemente GEDI), accessibile dal Portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm-"Servizi online portale PA", previa richiesta di abilitazione (vademecum Sportello Web Gedi, Circolare relativa alla presentazione di istanze e documenti in via telematica al Servizio Controllo Strutture del Servizio Protezione Civile)

Imposte:
Il "Deposito documenti delle strutture di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici codice PR-1"  è esente da imposta di bollo e diritto di pratica poiché da esso non scaturisce alcun procedimento, sia che venga presentata in forma analogica che elettronica. (ai sensi dell'Allegato D alla Ordinanza del Congresso di Stato n.9/2023 "II^ Ordinanza dei diritti di pratica del Settore Pubblico Allargato" -Delibera Congresso di Stato n.13 del 26.06.2023)