Presentare una SCIA in sostituzione di autorizzazione strutturale

Con l'articolo 42 della Legge n.94/2017 e successivo Regolamento n.5/2019 è stata introdotta la facoltà di presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sostituzione di autorizzazione strutturale.
L'articolo 5 del suddetto Regolamento dispone che possono essere sostituiti da SCIA l’autorizzazione strutturale relativa alle opere di cui all’articolo 10 della Legge 25 gennaio 2011 n.5 soggette a concessione ed autorizzazione edilizia di cui agli articoli 52 e 54 della Legge n.140/2017 nonché quelle rientranti nei casi di cui all’articolo 55 della medesima Legge n.140/2017. La SCIA non può essere presentata con riferimento ad interventi edilizi effettuati su edifici di particolare interesse storico, ambientale e culturale ricadenti in “Zone A: zone omogenee di carattere storico ambientale” (art.33 della Legge n.7/1992) e su manufatti con valore monumentale (Legge n.147/2005).
Il Servizio Controllo Strutture, sulla base di controlli a campione effettuati dal medesimo, assume i provvedimenti di cui all’articolo 42, commi 5 e 6 della Legge n.94/2017, nel termine di novanta giorni. La modulistica ed i criteri per l'effettuazione dei controlli a campione, approvati dalla Commissione Politiche Territoriali (CPC 89 del 28/03/2019) sono scaricabili al seguente link: Criteri controlli a campione SCIA-S (Appr. CPT del 28/03/2019)

Prerequisiti:
1. Presentazione di domanda di concessione o autorizzazione edilizia o SCIA edilizia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, completa dei seguenti allegati:
-Asseverazione da allegare alla richiesta del titolo edilizio (modulo A.1), firmata dal progettista architettonico e dal progettista delle strutture;
-Progetto strutturale di massima;
-Relazione preliminare su integrazione della struttura nel progetto architettonico.

Modalità di presentazione:

Le richieste possono essere presentate:

-in modalità analogica, presentando la relativa modulistica e la documentazione in formato cartaceo in duplice copia allo sportello del Servizio Protezione Civile.

Imposte:
La presentazione della SCIA in sostituzione di autorizzazione strutturale è esente da imposta di bollo e diritto di pratica poiché da essa non scaturisce alcun procedimento, sia che venga presentata in forma analogica che elettronica. (ai sensi dell'Allegato D alla Ordinanza del Congresso di Stato n.9/2023 "II^ Ordinanza dei diritti di pratica del Settore Pubblico Allargato" -Delibera Congresso di Stato n.13 del 26.06.2023)

 

Contatti

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